Incentivi prima casa under 36

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Incentivi prima casa under 36

Il DL 25 maggio 2021, n. 73, favorisce i giovani under 36 che all’atto del rogito abbiano un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, si prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione.

 

Nel caso di atti soggetti ad IVA, viene attribuito un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, che può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

 

Inoltre, il credito può essere portato in diminuzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto e può anche essere utilizzato in compensazione a norma del decreto Legislativo n. 241/1977 relativo alla semplificazione degli adempimenti per le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA.

 

Altro incentivo riguarda i finanziamenti e i mutui che vengono erogati per l’acquisto di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le condizioni e i requisiti sopra elencati da dichiarare da parte del mutuatario all’atto del finanziamento, che sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, stabilita nella misura dello 0,25% dall’ art. 18 del D.P.R. n. 601/1973.

 

Tutti gli incentivi hanno un’applicazione temporanea in quanto valgono per gli atti stipulati nel periodo compreso dal 26 maggio 2021, giorno di entrata in vigore del provvedimento, al 30 giugno 2022.

 

 

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